Cosa sono e quali sono i vantaggi del riconoscimento delle convivenze di fatto?

L. 76 DEL 20.05.2016.
Per il legislatore i soggetti, per poter essere considerata la coppia da essi formata come di “conviventi di fatto”, devono:

  1. Convivere;
  2. Essere entrambi maggiorenni;
  3. Essere uniti stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale;
  4. Non essere tra loro vincolati da rapporti di parentela, affinità (ossia la parentela che si acquisisce, tramite il matrimonio, con i consanguinei dell’altro coniuge) o adozione.

Se sussistono tutti questi requisiti, la coppia può inoltrare apposita domanda al comune di residenza, chiedendo di essere inserita nell’apposito registro dei conviventi di fatto.

Ma che diritti acquisiscono i conviventi di fatto, e che interesse avrebbero a chiedere che la loro unione venga giuridicamente riconosciuta?

Aspetto “morale”:

La convivenza di fatto è equiparata a quella dei coniugi, in caso di malattia o ricovero del partner, con conseguente diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali che lo/la riguardano. Il convivente di fatto può essere inoltre designato, dall’altro, suo rappresentante per le decisioni in materia di salute, di donazione degli organi e per le decisioni in merito alle modalità funerarie, in caso di morte.

Il compagno ha inoltre diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione del partner. 

Aspetto “economico”:

  1. In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
  2. Il convivente superstite acquista il diritto di subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza, in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
  3. In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo (ad es. In caso di sinistro stradale), il convivente superstite avrà diritto ad un risarcimento del danno pari a quello che spetterebbe al coniuge superstite; 
  4. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento;
  5. I conviventi hanno inoltre la facoltà di regolare i loro rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza stipulato, a pena di nullità, in forma scritta mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato.

Quando viene meno questo stato giuridico?

Come facilmente intuibile, sciolgiere una convivenza di fatto è certamente più semplice che sciogliere il vincolo matrimoniale e può venire meno nei seguenti casi:

  1. D’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di comune residenza da parte di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  2. Su richiesta, di una od entrambe le parti, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Anche in questo caso, tale variazione dovrà essere comunicata al comune di residenza e, in caso di richiesta di modifica unilaterale, dovrà altresì essere portata a conoscenza del (l’oramai ex) convivente. 

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Marco Penazzato
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