Criteri per l’assegnazione dell’assegno divorzile. Cos’è cambiato?

La sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017 ha rivisto i criteri per l’assegnazione dell’assegno divorzile all’ex coniuge.

Prima di questa pronuncia, l’assegnazione dell’assegno divorzile traeva origine da due presupposti concettuali. Il primo si rifaceva alla concezione secondo la quale il vincolo matrimoniale importava (soprattutto) l’acquisizione di uno status socio-economico da parte dei coniugi. Questa condizione economica, una volta raggiunta, si doveva pertanto mantenere e preservare, indipendentemente dalle vicende che avrebbero interessato il rapporto giuridico sottostante (il vincolo matrimoniale). Il secondo presupposto, invece, era fondato sull’idea per la quale il vincolo affettivo che, si presume, ha legato due persone unite in matrimonio implica dei doveri di ordine morale, all’assistenza ed alla solidarietà, che non cessano con il divorzio. Questa prospettiva ha fatto sì che, fino ai giorni nostri, la giurisprudenza abbia continuato a considerare l’assegno divorzile come automaticamente dovuto in favore del coniuge economicamente più debole vertendosi, nelle aule di Giustizia, praticamente solamente in merito alla sua determinazione.

L’assegno divorziale ha ora solo una finalità assistenziale.

La sentenza n° 11504\2017 sancisce che l’assegno divorzile non sarà automaticamente dovuto ma sarà compito del Giudice verificare se il richiedente ha diritto ad ottenerlo e se così fosse, il Giudice potrà passare a quantificare l’entità di tale importo.

Quanto al primo punto, secondo il nuovo orientamento della Corte di Cassazione, l’assegno divorzile deve intendersi avere una finalità esclusivamente assistenziale. Questo significa che esso dovrà garantire, in forza dei valori costituzionali di solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 della Costituzione, alla parte economicamente svantaggiata, di godere di una propria autonomia patrimoniale, se essa dimostra di esserne priva e di non poterla conseguire.

A differenza che in passato dunque, l’assegno divorzile non sarà dovuto automaticamente, per il solo fatto che tra le parti è intercorso un rapporto matrimoniale.

Secondo la Corte di Cassazione si deve infatti prendere atto che, con il divorzio, è venuto meno il rapporto giuridico tra loro instaurato con il matrimonio. Si deve riconoscere che, con il divorzio non si è più di fronte ad una coppia, ma a due soggetti distinti e, pertanto, non può esservi alcun riconoscimento automatico di obblighi od oneri (su qualunque titolo o criterio fondati) nascenti da un rapporto che, giuridicamente, non esiste più.

In altri termini, contrariamente che in passato, l’esistenza di un pregresso rapporto matrimoniale non è di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile in quanto, proprio con il divorzio, tale rapporto si è estinto. E’ onere di chi chiede l’assegnazione dell’assegno divorzile provare, in giudizio, di possedere i requisiti per poterne godere, ossia di non disporre e non essere in grado di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati e di non poter possedere pertanto di autonomia patrimoniale, con ciò intendendosi la capacità di soddisfare i propri bisogni esistenziali primari.

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Marco Penazzato
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